L’azienda ha tra i propri clienti sia strutture pubbliche sia private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca. Trasportiamo e inviamo a smaltimento rifiuti sanitari non pericolosi, rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo e rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo. Oltre al trasporto, su richiesta, forniamo alla nostra clientela anche i contenitori omologati per legge e idonei al trasporto in regime ADR così come consulenza in materia di gestione del rifiuto sia dal punto di vista amministrativo sia dal punto di vista tecnico.
La Ecol Sea s.r.l., così come per gli altri settori di attività, opera conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente, che nello specifico è il D.P.R. 254/03, regolamento recante la disciplina della gestione dei rifiuti sanitari.

Il D.P.R. in questione sancisce che i rifiuti sanitari devono essere gestiti in modo da garantire elevati livelli di tutela dell’ambiente e della saluta pubblica e li suddivide in seguito come:
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Rifiuti sanitari non pericolosi
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Rifiuti sanitari assimilati agli urbani
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Rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo
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Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo
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Rifiuti da esumazione ed estumulazione
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Rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali
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Rifiuti speciali, prodotti al di fuori delle strutture sanitarie, che come rischio risultano analoghi ai rifiuti pericolosi a rischio infettivo
Il testo di legge, inoltre, si sofferma anche sulle caratteristiche e sui tempi di durata massima del deposito temporaneo, deposito preliminare, raccolta e trasporto dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo. Di seguito un estratto, che, siamo certi, sarà di aiuto a chi vorrà conoscere meglio la materia:
“Per garantire la tutela della salute e dell’ambiente, il deposito temporaneo, la movimentazione interna alla struttura sanitaria, il deposito preliminare, la raccolta ed il trasporto dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo devono essere effettuati utilizzando apposito imballaggio a perdere, anche flessibile, recante la scritta “Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo” e il simbolo del rischio biologico o, se si tratta di rifiuti taglienti o pungenti, apposito imballaggio rigido a perdere, resistente alla puntura, recante la scritta “Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo taglienti e pungenti”, contenuti entrambi nel secondo imballaggio rigido esterno, eventualmente riutilizzabile previa idonea disinfezione ad ogni ciclo d’uso, recante la scritta “Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo”.
Gli imballaggi esterni devono avere caratteristiche adeguate per resistere agli urti ed alle sollecitazioni provocate durante la loro movimentazione e trasporto, e devono essere realizzati in un colore idoneo a distinguerli dagli imballaggi utilizzati per il conferimento degli altri rifiuti.
Fatte salve le disposizioni sopracitate:
a) il deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo deve essere effettuato in condizioni tali da non causare alterazioni che comportino rischi per la salute e può avere una durata massima di cinque giorni dal momento della chiusura del contenitore. Nel rispetto dei requisiti di igiene e sicurezza e sotto la responsabilità del produttore, tale termine e’ esteso a trenta giorni per quantitativi inferiori a 200 litri. La registrazione sul registro di carico e scarico deve avvenire entro cinque giorni;
b) le operazioni di deposito preliminare, raccolta e trasporto dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo restano sottoposte al regime generale dei rifiuti pericolosi;
c) per i rifiuti pericolosi a rischio infettivo destinati agli impianti di incenerimento l’intera fase di trasporto deve essere effettuata nel più breve tempo tecnicamente possibile;
d) il deposito preliminare dei medesimi non deve, di norma, superare i cinque giorni. La durata massima del deposito preliminare viene, comunque, fissata nel provvedimento di autorizzazione, che può prevedere anche l’utilizzo di sistemi di refrigerazione”