Amianto nei condomini: la rimozione è obbligatoria?

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L’amianto, per le sue numerose proprietà fisico-chimiche, tra cui quelle fonoassorbenti e termoisolanti, è stato diffusamente impiegato nel settore industriale nella realizzazione degli impianti idrici e termici e nella realizzazione degli edifici pubblici e privati.

Largamente utilizzato in edilizia, rappresenta ancora oggi un grave rischio per la salute dell’uomo, in quanto le fibre, se inalate, possono causare gravi patologie come il mesotelioma pleurico, tumori al polmone, laringe, ovaio, stomaco e faringe.

Nonostante a partire dagli anni novanta siano stati emanati, a livello nazionale, una serie di provvedimenti riguardanti restrizioni, divieti di impiego e provvedimenti relativi alla tutela dei lavoratori e dell’ambiente e si sia proceduto alla sua progressiva sostituzione con soluzioni ecosostenibili – come il fotovoltaico – ancora oggi è presente in moltissimi edifici: coperture, canne fumarie, pluviali, in tubazioni e all’interno di caldaie.

Cosa fare in questo caso?

Cosa fare se si rileva la presenza di amianto in un condominio

La pericolosità di un manufatto contenente amianto dipende dalla più o meno elevata capacità di rilasciare fibre e quindi della conseguente possibilità che queste vengano inalate dall’uomo. Constatata l’effettiva presenza di manufatti contenenti amianto è necessario che gli amministratori condominiali provvedano al controllo e alla valutazione del rischio amianto presente negli immobili da loro amministrati, mediante l’elaborazione di un programma di controllo e manutenzione al fine di ridurre al minimo il rischio di esposizione per gli occupanti. Bisogna altresì verificare e mantenere in buone condizioni i materiali contenenti amianto, allo scopo di prevenire il rilascio di fibre ed intervenire correttamente laddove si verificasse, oltreché il conseguente censimento e mappatura dei manufatti presenti all’interno delle aree condominiali, con conseguente comunicazione alle Unità Sanitarie Locali ai sensi della legge n. 257/92.

Il censimento ha valore di autonotifica e consentirà a tutti i soggetti interessati di non incorrere nelle sanzioni previste dalla legge stabilite dall’art. 15 c. 4 per l’omessa comunicazione e pertanto per l’inosservanza degli obblighi di informazione derivanti dagli art. 9 c. 1 e art. 12 c. 5.

La rimozione dei manufatti contenenti amianto non è sempre obbligatoria, ma è obbligatorio individuarne la presenza, secondo quanto predispone il D.M. 06.09.1994. Nei casi di materiale in matrice compatta in buono stato non vi è nessun obbligo di rimozione bensì occorre un controllo periodico, tranne nei casi in cui il manufatto presenti segni di deterioramento con possibile dispersione di fibre.

Come smaltire l’amianto nei condomini

Nel caso in cui l’amministratore condominiale debba far rimuovere materiali contenenti amianto, ha l’obbligo di rivolgersi ad una ditta specializzata, come la Ecol Sea Srl iscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali alla categoria 10 A (qualora siamo in presenza di amianto in matrice compatta) e 10 B (qualora siamo in presenza di amianto a matrice friabile), operante con personale adeguatamente formato ed informato ai sensi del D. Lgs. 81/08, in maniera tale che la stessa applichi tutte le necessarie e particolari cautele, affinché l’intervento di bonifica non causi rischi sia per la salute dei lavoratori che degli occupanti dell’edificio.

Ecol Sea Srl offre un servizio completo e scrupoloso per la bonifica di manufatti in amianto.

Vengono messe in atto una serie di operazioni mirate:

• sopralluogo svolto dal nostro personale tecnico al fine di valutare lo stato del manufatto;

• pianificazione dell’attività di bonifica;

• rimozione, confinamento e incapsulamento dei manufatti in amianto;

• trasporto con nostri automezzi iscritti all’Albo Nazionale Gestori Ambientali e invio allo smaltimento;

• sostituzione dei manufatti in amianto con nuove installazioni.

In collaborazione con i migliori professionisti del settore garantiamo anche i servizi di campionamento ai fini della successiva caratterizzazione e di sorveglianza e monitoraggio dell’aria per accertare la presenza di fibre d’amianto.

A seconda delle situazioni che si possono presentare, si predispone e si trasmette, all’ufficio S.Pre.S.a.l. della locale ASP, la notifica prima dell’inizio e comunque almeno 48 prima dell’esecuzione delle attività di rimozione o un piano di lavoro che contenga le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e la protezione dell’ambiente esterno.

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