Smaltimento sottoprodotti di origine animale
Tra i nostri servizi anche lo smaltimento di sottoprodotti di origine animale, occupandoci in particolare di quanto proviene dalla lavorazione primaria (stabilimenti di lavorazione, macelli, ecc.) e dagli esercenti al dettaglio (macellerie, pescherie, supermercati, ecc.), nonché delle carcasse di animali da compagnia, di allevamento, da esperimento, ecc.
Siamo regolarmente registrati, ai sensi del D.A. N. 2441/2013, sul sistema Sintesi per il trasporto di sottoprodotti di origine animale – categoria 1 e categoria 3 e per tale attività le è stato attribuito l’approval number ABP 4732.
Riferimenti normativi
Così come per i rifiuti, il testo di legge di riferimento è il D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i., in questo caso il settore è normato dal Regolamento CE n. 1069/2009. Qui riportiamo in breve le definizioni relative alle categorie per le quali l’azienda è autorizzata.
I sottoprodotti di origine animale vengono da questo Regolamento suddivisi in categorie specifiche che riflettono il loro livello di rischio per la salute pubblica e degli animali.
Categoria 1:
Corpi interi e tutte le loro parti, incluse le pelli, degli animali sospettati di essere affetti da TSE (Encefalopatie spongiformi trasmissibili) conformemente al regolamento (CE) n. 999/2001 o nei quali la presenza di una TSE è stata ufficialmente confermata; animali abbattuti nel quadro di misure di eradicazione delle TSE; animali che non sono né animali d’allevamento né animali selvatici, come gli animali da compagnia, gli animali da giardino zoologico e gli animali da circo; animali impiegati per esperimenti; animali selvatici, se si sospetta che siano affetti da malattie trasmissibili all’uomo o agli animali; corpi interi, o loro parti, di animali morti contenenti materiali specifici a rischio al momento dello smaltimento; rifiuti alimentari provenienti da mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali; miscele di materiali di categoria 1 con materiali di categoria 2 e/o 3.
Categoria 3:
Carcasse e parti di animali macellati oppure, nel caso della selvaggina, di corpi o parti di animali uccisi, dichiarati idonei al consumo umano in virtù della normativa comunitaria, ma non destinati al consumo umano per motivi commerciali; le carcasse e le parti seguenti derivanti da animali macellati in un macello e ritenuti atti al macello per il consumo umano dopo un esame ante mortem o i corpi e le parti seguenti di animali da selvaggina uccisa per il consumo umano: teste di pollame, pelli, corna, setole di suini, piume; sottoprodotti di origine animale derivanti dalla fabbricazione di prodotti destinati al consumo umano, compresi i ciccioli, le ossa sgrassate e i fanghi da centrifuga o da separatore risultanti dalla lavorazione del latte; prodotti di origine animale, o prodotti alimentari contenenti prodotti di origine animale, i quali non sono più destinati al consumo umano per motivi commerciali o a causa di problemi di fabbricazione o difetti di condizionamento o altri difetti che non presentano rischi per la salute pubblica o degli animali; animali acquatici e parti di tali animali, eccetto i mammiferi marini, che non presentavano alcun sintomo di malattie trasmissibili all’uomo o agli animali; sottoprodotti dei centri di incubazione, uova, sottoprodotti di uova, compresi gusci d’uovo; rifiuti di cucina e ristorazione diversi da quelli menzionati in categoria 1